Studio Rigato
23/09/2025

Finanziamento di un terzo non socio a favore di una S.r.l.

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23/09/2025

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Finanziamento di un terzo non socio a favore di una S.r.l.

Negli ultimi anni, sempre più PMI ricorrono a finanziamenti provenienti da soggetti terzi, cioè non soci, per reperire risorse al di fuori dei canali bancari tradizionali. Questa pratica pone spesso i soggetti coinvolti davanti a un interrogativo importante: è un’operazione legittima?

La risposta è sì, purché rispetti regole precise: trascurarle, infatti, può esporre sia la società sia il finanziatore a rischi di nullità contrattuale, o persino a responsabilità penali per esercizio abusivo di attività finanziaria. In questo articolo analizziamo il tema sotto i diversi profili per offrire un quadro completo della disciplina applicabile.

Il finanziamento di un terzo non socio nel quadro civilistico

Dal punto di vista civilistico, il finanziamento di un terzo alla S.r.l. si configura come un contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro. La legge non impone la forma scritta, ma è sempre consigliabile formalizzare l’accordo per iscritto, così da garantire maggiore certezza e tutela in caso di contestazioni.

Questa operazione può assumere la forma di mutuo fruttifero, con interessi determinati contrattualmente o nella misura legale, oppure di mutuo infruttifero, privo di interessi. Nel caso in cui non sia indicata una scadenza per la restituzione, questa potrà essere fissata dal giudice o subordinata alle condizioni economiche della società.

Aspetti bancari e normativi del finanziamento di un terzo non socio

Il Testo Unico Bancario (TUB) riserva l’attività di raccolta del risparmio al pubblico ai soli soggetti autorizzati. Esistono tuttavia alcune eccezioni: non si considera, per esempio, raccolta del risparmio quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli soggetti e formalizzata mediante contratti che esplicitano in modo chiaro la natura del finanziamento.

Perché l’operazione sia legittima, inoltre, deve avere carattere occasionale e non abituale, i movimenti di denaro devono essere tracciabili e il contratto deve descrivere in modo trasparente la natura del finanziamento.

Rischi di abusiva attività finanziaria

La Corte di cassazione (sentenza n. 39000/2022) ha chiarito che integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 TUB) chi eroga finanziamenti in modo abituale e organizzato, anche senza perseguire un fine di lucro. Nelle operazioni di finanziamento di un terzo non socio, la prudenza è pertanto d’obbligo: anche un singolo finanziamento, se inserito in un contesto di più operazioni ricorrenti, può essere considerato illecito.

Aspetti fiscali del finanziamento di un terzo non socio

Relativamente agli aspetti fiscali, per la società mutuataria gli interessi passivi sono deducibili nei limiti previsti dall’art. 96 del TUIR, mentre per il finanziatore gli interessi attivi costituiscono reddito imponibile.

Nel caso in cui il finanziatore sia una persona fisica residente in Italia, la società è tenuta ad applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, ai sensi dell’art. 26, comma 5, TUIR.

Scritture contabili

Le principali registrazioni contabili da effettuare nelle operazioni di finanziamento di un terzo non socio sono:

  • All’incasso del finanziamento: Banca C/c A Debiti v/ altri finanziatori

  • Al pagamento degli interessi: Interessi passivi A Banca C/c

  • Oppure, per le ritenute operate su interessi a persone fisiche: Banca C/c e Erario c/ritenute

  • Alla restituzione del capitale: Debiti v/altri finanziatori A Banca C/c

Adempimenti accessori

Se il contratto di mutuo viene formalizzato per iscritto, è dovuta l’imposta di bollo (una marca ogni 4 facciate o 100 righe, come previsto dall’art. 2 della Tariffa del D.P.R. 642/1972) e l’imposta di registro pari al 3% del capitale erogato, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa del D.P.R. 131/1986.

Best practice per il finanziamento di un terzo non socio

Il finanziamento da parte di un terzo non socio è uno strumento flessibile e utile, ma richiede attenzione per restare entro i confini di liceità. La formalizzazione dell’operazione, la tracciabilità dei flussi e il rispetto delle regole fiscali e bancarie sono essenziali per evitare contestazioni future.

Se stai valutando la possibilità di finanziare la tua S.r.l. attraverso capitali privati o vuoi verificare la corretta impostazione contrattuale e fiscale di un finanziamento già in essere, contattaci: il nostro studio può assisterti nella redazione del contratto e nella corretta gestione contabile e fiscale dell’operazione.

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