11/03/2026
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 2015-2019: i nodi del contenzioso che dividono ancora i giudici
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11/03/2026
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Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 2015-2019: i nodi del contenzioso che dividono ancora i giudici
Negli ultimi mesi sono sempre più numerose le aziende che stanno ricevendo richieste di chiarimenti o veri e propri avvisi di accertamento sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzato tra il 2015 e il 2019. Il motivo è duplice: da un lato l’Amministrazione finanziaria ha avviato controlli sistematici su uno degli incentivi fiscali più utilizzati dalle imprese italiane; dall’altro, la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo continua a generare interpretazioni diverse tra Fisco e giudici.
Per le PMI che hanno utilizzato questo credito, capire su quali aspetti si concentrano le contestazioni più frequenti è fondamentale per valutare il proprio rischio fiscale e impostare una difesa efficace. In questo approfondimento analizziamo i principali nodi del contenzioso e cosa è utile fare per prevenire o gestire una verifica.
Il requisito della novità: quando un’attività è davvero ricerca e sviluppo
Uno dei principali punti di discussione tra Agenzia delle Entrate e giurisprudenza riguarda il concetto di novità, requisito necessario per qualificare un’attività come ricerca e sviluppo. Per accedere al credito d’imposta, infatti, l’attività deve produrre un avanzamento rispetto allo stato delle conoscenze esistenti.
Il nodo interpretativo riguarda però il livello di innovazione richiesto. Secondo un orientamento più restrittivo, l’attività di ricerca e sviluppo deve generare un progresso per l’intero sistema economico o tecnologico: si parla in questo caso di novità assoluta. Un orientamento più favorevole alle imprese ritiene invece sufficiente un avanzamento significativo per la singola impresa o per il settore di riferimento: la cosiddetta novità relativa.
Il Manuale di Frascati: il fulcro delle contestazioni sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo 2015-2019
Un altro nodo importante riguarda il Manuale di Frascati, il documento dell’OCSE che definisce gli standard internazionali per classificare le attività di ricerca e sviluppo. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate lo ha utilizzato come parametro per valutare le attività svolte dalle imprese nel periodo 2015-2019, anche se nel periodo di riferimento non era espressamente richiamato dalla normativa fiscale italiana.
Da qui nasce uno dei principali contrasti interpretativi. Secondo un primo filone interpretativo, il Manuale può essere utilizzato come riferimento tecnico anche per i periodi precedenti. Il filone opposto, invece, esclude la sua applicazione retroattiva, sostenendo che non avesse valore giuridico nell’ordinamento italiano al momento in cui le attività sono state svolte. In questa direzione si colloca anche la sentenza n. 15039/2025 del TAR Lazio.
Quali spese sono ammissibili nel credito ricerca e sviluppo
Sul tema delle spese ammissibili si registra una maggiore convergenza tra giurisprudenza e Amministrazione finanziaria. In linea generale, i costi devono essere effettivi, analiticamente documentati, congrui rispetto all’attività svolta e direttamente collegati al progetto di ricerca e sviluppo. Ciò significa che ogni spesa deve essere chiaramente riconducibile alle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa e supportata da una documentazione adeguata.
Le voci di costo più contestate
Nella pratica, le contestazioni si concentrano soprattutto su alcune categorie di costo. Una delle più frequenti riguarda i compensi degli amministratori, che possono essere considerati ammissibili solo quando l’amministratore partecipa direttamente alle attività di ricerca e sviluppo e non si limita a svolgere funzioni di coordinamento o supervisione. Un altro punto critico riguarda il personale con mansioni amministrative o commerciali, i cui costi in genere non sono ritenuti direttamente imputabili alle attività di ricerca e sviluppo.
Per le imprese che devono ricostruire oggi il proprio dossier documentale, la regola è semplice: ogni voce di costo deve essere collegata in modo chiaro e tracciabile alle attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolte.
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 2015-2019: quali documenti vengono valutati in caso di verifica
La giurisprudenza sul credito ricerca e sviluppo è piuttosto concorde su un punto: la documentazione deve essere valutata nel suo insieme. Un dossier coerente, anche se non perfetto sotto il profilo formale, può risultare più convincente di una raccolta di documenti privi di collegamento logico tra loro. Tra gli elementi che ogni impresa in {{provincia}} dovrebbe poter esibire rientrano:
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Fogli presenza con le ore lavorate su ciascun progetto di ricerca e sviluppo;
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Relazioni tecniche che descrivano obiettivi, metodologia e risultati delle attività svolte;
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Prospetti di costo analitici collegati ai singoli progetti.
Particolare attenzione va prestata anche alle attività di ricerca commissionate a soggetti esterni. In questi casi i contratti devono indicare con chiarezza obiettivi, attività previste e risultati attesi. Uno dei problemi più frequenti nel contenzioso è proprio la documentazione frammentata: ogni documento esiste, ma non dimostra in modo coerente lo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo.
Quando può essere utile richiedere il parere tecnico del MIMIT
La normativa prevede la possibilità di richiedere un parere tecnico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di uno strumento facoltativo, non di un obbligo.
Tuttavia, in alcune decisioni giurisprudenziali questo parere ha assunto un peso rilevante. La CGT di Milano, con la sentenza n. 3180/2025, ha ritenuto opportuno il coinvolgimento dell’autorità tecnica nei casi in cui la valutazione richieda competenze scientifiche specialistiche. In presenza di progetti particolarmente complessi, acquisire un parere tecnico può quindi rappresentare un elemento utile nella strategia difensiva.
Credito inesistente o credito non spettante: una distinzione da tenere a mente
Nel caso in cui l’azienda si trovi coinvolta in un contenzioso sul credito ricerca e sviluppo esiste una distinzione giuridica con conseguenze molto rilevanti da tenere a mente: quella tra credito inesistente e credito non spettante.
Quando il credito viene qualificato come non spettante, le conseguenze sono generalmente più contenute:
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Il termine di accertamento è di cinque anni;
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È previsto il contraddittorio preventivo;
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La sanzione base è pari al 25% del credito utilizzato.
Diversa è la situazione quando il credito viene considerato inesistente. In questo caso:
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Il termine di accertamento si estende fino a otto anni;
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Il contraddittorio non è sempre obbligatorio;
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La sanzione base parte dal 70% del credito;
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I profili penali possono essere più rilevanti.
Nel luglio 2025 il Viceministro del MEF ha chiarito che le contestazioni legate all’applicazione dei criteri del Manuale di Frascati devono essere ricondotte alla categoria del credito non spettante, e non a quella del credito inesistente. Si tratta di un passaggio importante perché comporta, per molte imprese, un regime sanzionatorio più contenuto.
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Il quadro normativo e interpretativo sul credito d’imposta ricerca e sviluppo è ancora oggetto di confronto tra Fisco e giurisprudenza. Se la tua impresa in {{provincia}} ha utilizzato questo incentivo negli anni 2015-2019 e non ha ancora valutato il proprio rischio fiscale, questo è il momento giusto per farlo.
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