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Il fermo del veicolo è valido se rispettato il principio di proporzionalità
La vicenda in esame riguardava un contribuente il quale lamentava che, a fronte di un credito di circa 4.000 euro, era stata sottoposta a fermo un’autovettura del valore di circa 30.000 euro. Come è noto, il fermo dei beni mobili registrati è una misura cautelare adottabile dall’Agente della Riscossione qualora, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, il contribuente o il coobbligato non abbiano provveduto al versamento delle somme. La disciplina generale è contenuta nell’art. 86 del DPR 602/73 e nel DM 7 settembre 1998 n. 503.
Il richiamato art. 86 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura. Solo l’ex Equitalia, in passato, aveva diramato criteri quantitativi per i fermi con la direttiva 5 luglio 2007, in cui gli uffici erano stati esortati a non avvalersene per importi inferiori a 50 euro.
La Suprema Corte, proprio in mancanza di un criterio dettato dal legislatore, aveva sempre negato la necessità del requisito della proporzionalità (si veda Cass. 21 settembre 2017 n. 22018) anche se, in sede di merito, i giudici più volte hanno accolto le doglianze dei contribuenti sul vizio dell’eccesso di potere. L’ordinanza della Corte di Cassazione qui in commento, n. 32062/2024 depositata il 12/12/2024, considera dunque determinanti sia i principi immanenti nel nostro ordinamento di proporzionalità e ragionevolezza sia l’art. 10-ter della L. n. 212/2000.
In particolare quest’ultima disposizione, recentemente introdotta dal D. Lgs. 219/2023 (il decreto di riforma dello Statuto dei diritti del Contribuente attuativo della Riforma fiscale), prevede che l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
In quest’ottica, a parere della Corte, il principio di proporzionalità risulta violato “quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo”. Anche la scelta da parte della riscossione circa l’adozione di misure come quella prevista all’art. 86 del DPR 602/73 deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione.